Formazione RSPP
Come indicato nell'Art. 32 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento delle
funzioni di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile
del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al
precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali
Formazione RLS
Come indicato nell'Art. 37 del D.Lgs. 81/08 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.