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Prestazioni energetiche: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

L'ultimo dei tre decreti in materia di efficienza energetica detta le Linee guida per la Certificazione energetica e regola l'Attestazione di Prestazione Energetica

Analizziamo il Decreto del 26/6/2015 di adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Campo di applicazione
Il Decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" sarà in vigore dal 1° ottobre 2015.
Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al DM 26 giugno 2009. Il Decreto stabilisce che le proprie disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Se queste avessero adottato propri strumenti dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (dal 1 ottobre 2015) , l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.
In particolare, si legge all'articolo 8, gli enti locali dovranno avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi e l'ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adeguerà lo strumento di calcolo semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente Decreto 26/6/2015 e dal Decreto 26/6/2015 sui requisiti minimi.

Finalità del Decreto
L'emanazione del Decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell'art. 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, attualmente pendente: pertanto, il provvedimento cerca di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari definendo:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Il Contenuto delle Linee Guida
le Linee guida sono contenute nell'Allegato 1 al DM 26/6/2015 e prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

Attestazione della Prestazione energetica
Particolare rilevanza riveste l'articolo 4 che riporta gli "Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici": sono elementi "essenziali"
a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'art. 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.
Inoltre, sono essenziali i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

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Fonte:Redazione Insic.it
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