For.Sic. Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro

RSPP e RLS: possibile il cumulo delle funzioni?

Un quesito pervenuto alla Banca Dati Sicuromnia pone la domanda se vi sia l'incompatibilità delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione assegnate ad un determinato lavoratore con quelle di rappresentante della sicurezza?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo


Secondo l'Esperto
Sì; nel sistema delineato dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, oggi trasfuso nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. f del D. Lgs. 81/2008), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. i, del D. Lgs. 81/2008) non sono cumulabili nella stessa persona.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell'espletamento di un'attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente; esercita, quindi, prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perchè il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio; deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda (art. 50 del D. Lgs. 81/2008), nonché sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 50 del D. Lgs. 81/2008), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 50 del D. Lgs. 81/2008); svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

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Fonte: Redazione Insic.it; Redazione Banca Dati Sicuromnia
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