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Legge Europea 2014: modifiche al Testo Unico di Sicurezza

Dopo la pubblicazione della Legge di Delegazione europea 2014 (L. n.114/2015), arriva in Gazzetta anche la Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 (L. n. 115/2015) completando gli strumenti di adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi europei.
Le modifiche in materia di sicurezza sono contenute in due soli articoli, agli artt. 16 e 17: il primo apporta modifica al Testo unico di Sicurezza (di seguito TUS) in materia di cantieri temporanei e mobili. L'articolo 17 invece, corregge il D.Lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo.


Cantieri temporanei e mobili: modifiche al Testo unico di Sicurezza
L'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008) (che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).
In base all'articolo 88 comma 2 del TUS le disposizioni del CAPO I che detta le Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che non si applicano ai lavori previsti dalle lettere a) - g) ter.

La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis che ora recita:
Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
g bis) "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

La lettera g) bis così recitava:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI" a seguito della modifica apportata dal Decreto del Fare (DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).

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Fonte: Redazione Insic.it
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